Tax Law Update
May.10.2017
L'articolo 60 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato in G.U. 24 aprile 2017 (di seguito "Decreto"), disciplina il regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR, società o enti percepiti da parte di soggetti che oltre a rivestire la qualifica di investitori – spesso attraverso la sottoscrizione di categorie speciali di azioni o quote – svolgono una attività di gestione dell'OICR, della società o dell'ente (c.d. "carried interest") (1).
La novità normativa ha l'effetto di assicurare, a talune condizioni, un minore carico impositivo in capo ai beneficiari del reddito. In particolare, questi proventi non vengono più qualificati quali redditi di lavoro dipendente o lavoro autonomo (generalmente tassati con l'aliquota marginale del 45%), ma sono considerati redditi di capitale o redditi diversi (ordinariamente tassati con un'aliquota del 26% per le persone fisiche residenti).
La norma è d'interesse per gli operatori del settore del private equity e, in particolare, per i gestori di fondi di investimento la cui remunerazione molto spesso è costituita da diritti patrimoniali rafforzati.
La norma stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR, alle società o agli enti costituiscono redditi di natura finanziaria – vale a dire redditi di capitale o redditi diversi – quando ricorrono le seguenti condizioni:
I beneficiari delle agevolazioni in commento sono le persone fisiche, residenti e non residenti, che rivestono la qualifica di amministratori o dipendenti di OICR, società o enti residenti o istituiti in Italia ovvero a quelli residenti ed istituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Quanto all'efficacia, il nuovo regime si applica con riferimento ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dal 24 aprile 2017 ancorché riferiti ad azioni, quote o altri strumenti finanziari già emessi e che rispettano i requisiti richiamati ut supra.
Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro il 23 giugno 2017. E', dunque, opportuno attenderne la conversione sia per conoscere possibili modifiche apportate dal Parlamento, sia per disporre di eventuali chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o dei commentatori.
[1] Nella prassi il carried interest corrispondere in genere al 20% del capital gain realizzato grazie all'operazione e si applica solamente qualora venga superato un livello minimo di rendimento (c.d. "hurdle rate").