Il D.lgs. n. 14 del 12 Gennaio 2019 e l'emersione tempestiva della crisi d'impresa. Obblighi a carico delle società e dei loro organi sociali

Corporate Alert
March.27.2019

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il "Codice"), contenuto nel d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019.

Il Codice, predisposto in attuazione della delega di cui alla Legge n. 155/2017, introduce alcune modifiche al codice civile e riforma in modo organico la disciplina della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Alcune disposizioni, incluse talune modifiche al codice civile, sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 appena trascorso, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Codice in Gazzetta Ufficiale. La nuova disciplina della crisi e dell'insolvenza e le restanti disposizioni, invece, entreranno in vigore solo trascorsi 18 mesi dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Codice muove dal presupposto che la crisi d'impresa possa essere risolta in modo migliore se affrontata in tempestivamente e detta, pertanto, alcune regole finalizzate a far emergere rapidamente lo stato di crisi, al fine di salvaguardare la continuità aziendale.

Il proposito del legislatore è chiarissimo ed è, in parte, esplicitato tra i principi generali del Codice, dove campeggia l'articolo 3 rubricato "Doveri del debitore"; il contenuto di tale articolo appare quasi una dichiarazione programmatica, nella misura in cui introduce, in particolare, il dovere del debitore imprenditore individuale di "adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte", nonché il dovere del debitore imprenditore collettivo di "adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi del [riformato] articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative".

Questo si traduce, sul piano pratico, nell'emersione di nuovi obblighi organizzativi a carico dell'impresa, obblighi di segnalazione a carico di alcuni soggetti (anche pubblici) e norme procedurali, il tutto assistito da premi e sanzioni e finalizzato alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi e alla sollecita adozione di misure di composizione della stessa.

Obblighi organizzativi e di iniziativa.

La dichiarazione di principio sopra riportata è stata declinata in alcune modifiche al codice civile.

In primo luogo, è stato introdotto un nuovo comma secondo all'art. 2086 c.c., richiamato, in tema di società per azioni e società a responsabilità limitata, agli artt. 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c., in forza del quale: «l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

È stato, così, introdotto all'interno del codice civile un nuovo principio generale di conduzione dell'attività d'impresa, che implica una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore, consistente, in primo luogo, nel relativo dovere di implementare un assetto organizzativo adeguato e, in secondo luogo, nell'obbligo di attivarsi per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

Ne discende che, dal 16 marzo 2019 appena trascorso, i doveri degli amministratori delle società di capitali risultano modificati in un'ottica di ampliamento degli stessi, funzionale alla prevenzione e migliore gestione delle situazioni di crisi. Essi sono, infatti, tenuti ad operare un monitoraggio costante delle condizioni dell'impresa, al fine di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della stessa, nonché di individuare tempestivamente indizi di crisi, in modo tale da consentire l'adozione degli opportuni rimedi di legge.

Obblighi di segnalazione e iniziativa.

a) Le procedure di allerta

Se uno dei paradigmi su cui poggia il Codice è la diagnosi precoce della crisi, uno strumento per raggiungere tale obiettivo (insieme agli obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore) è costituito dagli istituti di allerta disciplinati nel Titolo II ("Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi") del Codice.

Gli strumenti di allerta si applicano a debitori esercenti un'attività imprenditoriale, con l'eccezione di grandi imprese [1], gruppi di imprese di rilevante dimensione [2] e società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i criteri Consob; sono inoltre puntualmente esclusi una serie di soggetti quali banche, assicurazioni e altri che possono essere ricondotti, tra l'altro, alle categorie degli intermediari (finanziari, mobiliari) e degli investitori professionali. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere del sistema premiale descritto al successivo punto d). Gli istituti di allerta si applicano invece alle cd. imprese minori [3] e alle imprese agricole, compatibilmente con la loro struttura organizzativa [4].

La disciplina delle procedure di allerta individua alcuni soggetti che sono tenuti alla segnalazione dell'esistenza di fondati indizi di crisi. Si tratta, in particolare:

  1. degli organi di controllo societari, degli eventuali revisori contabili e delle società di revisione;
  2. dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Agente della Riscossione.

Quanto ai soggetti di cui al numero 1, la segnalazione deve essere fatta all'organo amministrativo, al ricorrere di fondati indizi di crisi. Questa segnalazione dà l'avvio ad una procedura di allerta "interna". A seguito dell'omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo ovvero della mancata adozione delle misure adeguate a superare la crisi, ha avvio invece la fase di allerta "esterna": gli organi di controllo sono tenuti ad informare un organismo di nuova introduzione, costituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominato Organismo di Composizione della Crisi dell'Impresa ("OCRI").

Quanto, invece, agli enti pubblici di cui al n. 2, la segnalazione deve essere indirizzata al debitore al ricorrere di determinate soglie di insolvenza; se il debitore non regolarizza tempestivamente la propria posizione, non presenta domanda di accesso ad una procedura di composizione assistita della crisi o di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ovvero non documenta di essere titolare di crediti verso la PA per un certo ammontare, tali enti pubblici sono tenuti ad informare l'OCRI.

b) Gli indicatori della crisi

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e della sua attività, rilevabili tramite indici in grado di evidenziare la sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi e la sussistenza prospettica di continuità aziendale.

Tra questi indicatori vengono espressamente presi in considerazione quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; vengono altresì presi in considerazione come indicatori alcuni ritardi qualificati nei pagamenti (considerati significativi anche nel caso di superamento delle soglie indicate nella nota 5).

Tali indici – i quali, se valutati in modo unitario, fanno presumere lo stato di crisi - vengono elaborati con cadenza almeno triennale dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con riferimento ad ogni tipologia di attività economica ISTAT. Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è altresì demandata l'elaborazione di specifici indicatori per start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di due anni.

Tuttavia, l'impresa che ritenga i suddetti indicatori non adeguati alle proprie caratteristiche può adottare altri indici, ma è tenuta a darne atto nella nota integrativa al bilancio, motivando le ragioni della scelta ed illustrando i diversi indici ritenuti idonei ad accertare il proprio stato di crisi. Inoltre, si richiede che l'adeguatezza di tali diversi indici, in relazione alle caratteristiche dell'impresa, venga attestata da parte di un professionista indipendente; l'attestazione va allegata alla nota integrativa, ne costituisce parte integrante e produce effetti per l'esercizio successivo.

Le soglie rilevanti per gli enti pubblici tenuti alla segnalazione sono rappresentate dal superamento di determinati limiti di debito fiscale e/o previdenziale, ovvero relative a crediti soggetti a riscossione coattiva. Più in particolare rilevano, per l'Agenzia delle Entrate, debiti IVA scaduti e non versati pari ad almeno il 30% del volume d'affari del periodo di riferimento e non inferiori (i) a euro 25 mila per volume d'affari dell'anno precedente fino a euro 2 milioni; (ii) a euro 50 mila per volume d'affari dell'anno precedente fino a euro 10 milioni e (iii) a euro 100 mila per volume d'affari dell'anno precedente oltre euro 10 milioni. Per l'INPS rileva, invece, il ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali per un importo superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50 mila. Infine, per l'Agente della Riscossione rileva un totale di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o accertati definitivamente e scaduti da oltre novanta giorni, superiore ad euro 500 mila per le imprese individuali ed euro 1 milione per le imprese collettive.

c) La procedura di composizione assistita della crisi

A seguito della presentazione di una segnalazione cd. "di allerta" o di un'istanza del debitore, il debitore e gli organi di controllo, ove esistenti, vengono convocati innanzi all'OCRI. L'audizione ha carattere riservato e confidenziale. Inoltre, l'attivazione della procedura di allerta o l'istanza del debitore non possono essere causa di risoluzione di contratti in essere o di revoca di affidamenti, e sono nulli i patti contrari.

Dopo l'audizione davanti all'OCRI, il debitore che abbia presentato domanda per la soluzione concordata della crisi può chiedere al Tribunale competente di adottare misure protettive, così da permettergli di condurre a termine le trattative (comunque entro i limiti temporali indicati). Inoltre, se da un lato è prevista la massima riservatezza in relazione alla procedura di composizione davanti all'OCRI, dall'altro lato si prevede, però, che la documentazione prodotta o acquisita nell'ambito della stessa possa essere utilizzata sia nella procedure di liquidazione giudiziale sia in procedimenti penali.

Della presentazione, da parte del debitore, di un'istanza di composizione assistita della crisi vengono informati tutti i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla segnalazione che non abbiano già provveduto ad effettuarla. Tali soggetti vengono avvertiti che, per tutta la durata della procedura, saranno esentati dall'obbligo di effettuare tale segnalazione.

Nel corso dell'audizione, l'OCRI verifica l'effettiva ricorrenza dello stato di crisi; tale verifica può avere come esito:

a.       l'archiviazione, perché (i) non ricorre lo stato di crisi, (ii) non si applicano all'imprenditore gli strumenti di allerta ovvero (iii) si attesta l'esistenza di un determinato ammontare di crediti verso pubbliche amministrazioni scaduti da un certo periodo di tempo;

b.      l'individuazione di possibili misure idonee al superamento della crisi e la fissazione del termine entro cui il debitore deve riferire in merito alla relativa attuazione.

Il debitore, anche all'esito della procedura di audizione, può accedere alla procedura di composizione assistita della crisi davanti all'OCRI, presentandone istanza. La procedura può concludersi con:

a.       un accordo con i creditori;

b.      la presentazione di domanda d'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Se il debitore non compare all'audizione o, in caso di mancata archiviazione, non presenta istanza di accesso alla procedura di composizione assistita o, all'esito delle trattative nell'ambito di quest'ultima, non presenta domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel relativo termine, l'OCRI segnala lo stato di insolvenza al Pubblico Ministero.

d) Sistema premiale

Il Codice introduce misure premiali volte ad incentivare l'applicazione delle nuove regole. Alcuni premi sono indirizzati al debitore, mentre altri agli organi di controllo del debitore.

Quanto al debitore, il Codice prevede: (i) la riduzione di interessi e sanzioni sui debiti tributari, (ii) la proroga dei termini per il deposito della domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti nel corso di un concordato in bianco, (iii) la riduzione della soglia ai fini dell'inammissibilità delle proposte concorrenti nell'ambito del concordato preventivo, (iv) la non punibilità di alcuni reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, purché abbiano determinato un danno di lieve entità (ovvero la riduzione della pena se il danno non è di lieve entità, al ricorrere di determinate condizioni).

Per gli organi di controllo è previsto che la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo (e successiva tempestiva segnalazione all'OCRI ove la stessa si rendesse necessaria) comporti il loro esonero dalla responsabilità in solido con gli amministratori per i pregiudizi derivanti da fatti o omissioni degli amministratori successivi alla segnalazione della crisi (che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte in precedenza). Inoltre, non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata in conformità alle previsioni del Codice.

Anche l'applicazione di premi a vantaggio del debitore ha come presupposto la tempestiva iniziativa del debitore stesso. L'iniziativa del debitore viene considerata tempestiva quando viene proposta domanda di accesso ad una procedura regolata dal Codice nel termine di 6 mesi, ovvero un'istanza di accesso ad una procedura di composizione davanti all'OCRI entro il termine di 3 mesi, entrambi i termini decorrenti dal verificarsi di alcuni eventi considerati rilevanti. Sono considerati rilevanti il superamento di determinate soglie per quanto riguarda i debiti scaduti [5] e il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o, in ogni caso, per oltre tre mesi, degli indici di crisi elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti o dei diversi indicatori descritti nella nota integrativa di bilancio.

e) Sanzioni

Sono infine previste alcune sanzioni per gli enti pubblici tenuti alla segnalazione in caso di inadempimento. Tali sanzioni consistono: (i) per l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale di previdenza sociale, nella perdita del titolo di prelazione sui loro crediti e (ii) per l'Agente della Riscossione, nell'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.

Milano, 27 marzo 2019


 

[1] Imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due delle seguenti tre soglie: (i) totale dello stato patrimoniale: euro 20 milioni; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40 milioni; (iii) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 unità.

[2] Gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato che ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sono considerati "gruppi di dimensioni medie" e "grandi gruppi" e che, dunque, su base consolidata alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano almeno due delle seguenti tre soglie: (i) totale dello stato patrimoniale: euro 4 milioni (max euro 6 milioni in caso di modifica degli stati membri); (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 8 milioni (max euro 12 milioni in caso di modifica degli stati membri); (iii) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 unità.

[3] Imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500 mila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.

[4] In questo caso l'organismo competente per la gestione della segnalazione e per la fase di composizione assistita della crisi è l'OCC (Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui al D.M. 202/2014 del Ministro della Giustizia).

[5] (i) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni o (ii) debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.